Assegno di maternità
L'assegno viene concesso per la nascita di un figlio/a alle madri che non beneficiano di trattamenti previdenziali di maternità o che ne beneficiano in misura ridotta rispetto all'importo del presente assegno.
L'assegno viene concesso anche in caso di affidamento preadottivo o di adozione.
L'assegno è concesso anche alle cittadine non appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea, in possesso dello status di rifugiata politica o di protezione sussidiaria.
Chi può farne richiesta
Possono farne richiesta tutti i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana (o di un altro Stato dell'Unione Europea) o cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e possesso della carta di soggiorno/permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- residenza in uno dei Comuni dell'Unione
- non beneficiare di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'INPS o di altro Ente per la stessa nascita o beneficiarne in misura ridotta rispetto all'importo dell'assegno
- attestazione ISEE rilasciata per prestazioni relative ai minorenni, in corso di validità con valore non superiore a 17. 416,66 euro.
Altre Notizie
L'assegno di maternità ai sensi dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1999, n. 449 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'intero anno 2022, se spettante nella misura intera, è pari a a 1.773,65 euro, è erogato dall’INPS in unica soluzione .
La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla nascita del bambino , preferibilmente, in modalità online sul Portale dei servizi ai Cittadini (accesso con SPID), o in alternativa presso lo Sportello Polinfunzionale (Anagrafe) :
PiazzaGonzaga 1, tel. 0546 618451
Orario:
- lunedì 8:00-11:00
- martedì 8:00-11:00
- mercoledì 8:00-11:00
- giovedì 8:00-13:00 14:30-17:00
- venerdì 8:00-11:00
- sabato 9:00-12:00
- domanda redatta su apposita modulistica;
- fotocopia del documento d'identità;
- (per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea) fotocopia della Carta di soggiorno o del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del Permesso per status di rifugiato/a politico/a o di protezione sussidiaria, oppure fotocopia della ricevuta della richiesta alla Questura della Carta di soggiorno o del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato/a politico/a o di protezione sussidiaria;
- attestazione I.S.E.E. in corso di validità;
- fotocopia del codice IBAN.
Termini del procedimento
L’istruttoria per la concessione dell’assegno è effettuata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
L’erogazione dell'assegno, in una o due rate, è a carico dell’INPS secondo i tempi tecnici dell'Ente.
Il calcolo al diritto viene effettuato tramite il programma informatico predisposto dall'INPS.